Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21901
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21901

Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto quando il dipendente Asl manchi dal lavoro per cause imputabili alla pericolosità del posto di lavoro con aggressioni e furti avvenuti nel luogo dove era tenuto a prestare la sorveglianza (reparto di radiologia)   Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 ottobre 2016, n. 21901...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2016, n. 10252

In base al fondamentale ed inderogabile principio dell’immutabilità delle ragioni del recesso, il datore di lavoro non ha l’onere di specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente ma se lo fa (come nel caso in esame visto che nella lettera di recesso era stato allegato un prospetto indicante le assenze effettuate) non può poi,...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3065. Illegittimo il licenziamento del dipendente che non ha superato il periodo di comporto in quanto il datore non ha considerato che una giornata di assenza era legata ai permessi della legge 104/92.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 febbraio 2016, n. 3065 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 6. La nozione di "occasione di lavoro" sia assunta in una accezione piu' lata di quella di "causa di lavoro" afferendo ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attivita' lavorativa cui il soggetto e' preposto, di modo che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, l'infortunio sul lavoro non puo' essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attivita' lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggetti vita materiale dello stesso, ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attivita' lavorativa espletata potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilita' a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 6   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. DE MARINIS...

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