Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31005. Colui che subentra nella proprieta’ o possesso del bene succede anche nella situazione connessa all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza

Colui che subentra nella proprieta’ o possesso del bene succede anche nella situazione connessa all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza, ma non si trova in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, dovendo sostenere i costi degli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito.
Il coinvolgimento del proprietario del terreno, pur non responsabile dell’inquinamento, nelle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito, attraverso gli istituti dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree, e’ volto a responsabilizzare, per effetto della posizione rivestita, il soggetto che ha un particolare legame, di tipo dominicale, con il suolo, al fine di ottenere un’ulteriore posizione di garanzia a salvaguardia del preminente interesse, di rilievo costituzionale, alla salubrita’ dell’ambiente. L’onere reale, dunque, e’ una conseguenza della necessita’, individuata dall’autorita’ competente, di realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza e presuppone, a monte, un provvedimento amministrativo che prescriva detti interventi all’esito della approvazione di un progetto di bonifica.
Si e’ escluso, pertanto, che l’imposizione del peso sul fondo nasca dalla presenza del semplice stato di inquinamento, dovendo essere stato approvato il richiesto provvedimento amministrativo.

In tema di compravendita, il vizio redibitorio ex articolo 1490 c.c., che riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, e la mancanza di qualita’ promesse o essenziali di cui all’articolo 1497 c.c., che concerne la natura della merce e gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono sull’appartenenza della res ad una species piuttosto che ad un’altra, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che ricorre ove la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.

Sentenza 28 dicembre 2017, n. 31005
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GUIDO Federico – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18983/2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1993/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
avverso la sentenza n. 1993/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
uditi l’Avvocato (OMISSIS), in delega, per parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocato (OMISSIS), che ne ha domandato il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2000 la (OMISSIS) snc ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, Sez. Dist. di Este, la (OMISSIS) srl, esponendo che:
aveva acquistato dalla societa’ convenuta un terreno edificabile in Comune di (OMISSIS);
dopo la vendita, l’immobile era risultato inquinato da scorie e ceneri di pirite con elevata concentrazione di metalli pesanti, al punto che il Comune di Este aveva emesso nei suoi confronti l’ordinanza n. 56 del 28 maggio 1999, con cui aveva ordinato di presentare il progetto di bonifica del terreno ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 17;
i responsabili dell’inquinamento erano alcuni dei precedenti proprietari.
La societa’ attrice ha chiesto, in primo luogo, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi degli articoli 1489, 1495 o 1497 c.c., e, in subordine, che fosse accertata la nullita’ del contratto, in ogni caso con restituzione del prezzo pagato e risarcimento del danno.
La (OMISSIS) srl si e’ costituita, eccependo la non proponibilita’ dell’azione di risoluzione ex articolo 1489 c.c., perche’ non sarebbe esistito alcun onere di bonifica in capo a parte attrice, nonche’ l’intervenuta prescrizione delle altre domande.
Con successiva memoria ex articolo 183 c.p.c., la societa’ attrice ha precisato che la risoluzione era pure chiesta ai sensi dell’articolo 1453 per consegna di aliud pro alio.
Il Tribunale di Padova, Sez. Dist. di Este, istruita la causa con testimonianze, con sentenza n. 275 del 20 dicembre 2005, ha accolto la domanda di parte attrice.
La (OMISSIS) srl ha proposto appello contro la summenzionata sentenza con citazione notificata il 21 dicembre 2006.
La Corte di Appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1993 del 2 luglio – 20 settembre 2012, ha respinto l’appello.
La (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La (OMISSIS) snc, gia’ (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) snc, ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione dell’articolo 1489 c.c. e del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 17, poiche’ la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’onere reale previsto da tale ultima disposizione sorgesse con il mero fatto materiale dell’inquinamento quando, invece, la norma avrebbe ricollegato la costituzione di tale onere al provvedimento amministrativo che avesse accertato il superamento dei limiti di contaminazione nel caso concreto ed individuato gli interventi da eseguire.
Ne sarebbe conseguito che, essendo sopravvenuto alla vendita il suddetto provvedimento, l’onere reale in questione non sarebbe esistito ancora al tempo dell’acquisto e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione l’articolo 1489 c.c., ma, eventualmente, l’articolo 1492 c.c., concernente i vizi della cosa venduta.
La doglianza e’ fondata.
In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 17 (ratione temporis applicabile) ha istituito una misura ablatoria personale comportante, in capo al destinatario, un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei predetti siti.
Per l’esattezza, il summenzionato articolo 17 prevedeva, al comma 2, che chiunque cagionasse, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilita’ della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso’ dei siti ovvero determinasse un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, era tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali derivava il pericolo di inquinamento. Ai sensi del comma 9, qualora i responsabili non vi avessero provveduto ovvero non fossero stati individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sarebbero stati realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non fosse intervenuto, dalla Regione.
In base al comma 10, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, nonche’ la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituivano onere reale sulle aree inquinate.
Il comma 11, infine, stabiliva che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, nonche’ per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza erano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (e da privilegio generale mobiliare), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748 c.c., comma 2 e che detto privilegio si poteva esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

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