Nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza  5 luglio 2016, n. 13659

Svolgimento del processo

S.D. proponeva innanzi al giudice di pace di Siracusa opposizione ad un verbale d’accertamento, in data 29.11.2007, per non aver effettuato il pagamento della sosta della propria autovettura in un’area soggettavi.
Accolta l’opposizione, il comune di Siracusa proponeva appello davanti al Tribunale locale, che con sentenza n. 474/12 respingeva l’impugnazione.
Osservava il Tribunale che correttamente il giudice di primo grado aveva sindacato la legittimità dell’affidamento del servizio di parcheggio con tariffa oraria alla GE.PA. s.r.l., disapplicando, ai sensi dell’art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E, il relativo provvedimento n. 406 del 22.11.2001 della giunta municipale, perché non preceduto da un’apposita delibera del consiglio comunale. Osservava che tale delibera della giunta costituiva il primo atto dell’iter procedimentale sfociato nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa oggetto del provvedimento opposto.
Per la cassazione di tale sentenza il comune di Siracusa propone ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
Resiste con controricorso S.D. .

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso il comune di Siracusa denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 23, terz’ultimo comma, legge n. 689/81, “nel suo coordinamento” con la legge n. 2248 del 1865, all. E. Deduce al riguardo che il provvedimento disapplicato (delibera della giunta municipale n. 406 del 22.11.2001), avente ad oggetto l’affidamento ad una società privata del servizio di sosta a pagamento, non costituisce atto presupposto dell’irrogazione della sanzione. Richiama a sostegno Cass. S.U. nn. 5705/90 e 116/07, rese in fattispecie analoghe, per cui il giudice ordinario può sindacare, ai fini della disapplicazione, il provvedimento presupposto solo se integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione.
2. – Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare – in una fattispecie del tutto identica (occasionata, peraltro, da un ricorso proposto da F.G. , che il comune di Siracusa indica nel ricorso in esame quale coniuge di S.D. ) – che nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta (Cass. n. 22793/14).
Si legge nella motivazione della pronuncia, che “il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; 21173/06). Tra questi si pone sicuramente – è proprio il caso regolato da SU 116/07 – l’ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto. La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest’ultimo. I due atti – concessione del servizio e istituzione dell’area con obbligo di ticket – sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità: con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l’obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l’irrogazione della sanzione. (…) La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l’adozione dell’ordinanza sindacale; né condiziona la sussistenza della violazione accertata. L’illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare l’accertamento stesso”.
2.1. – Conviene dare continuità a tale condivisibile precedente, che s’inserisce – coerente – in un solco già tracciato e ben definito dalle citate sentenze rese da questa Corte a S.U..
Né il controricorso contiene elementi di sorta per potersene discostare, giacché non coglie la diversità tra provvedimento che impone il divieto (che è atto amministrativo a contenuto generale) e provvedimento di concessione traslativa del servizio. L’ipotetica illegittimità di quest’ultimo atto non intacca il potere sanzionatorio dell’ente pubblico, il cui esercizio non è trasferito al privato concessionario, né sopprime l’atto d’accertamento posto in essere da quest’ultimo. Sovviene, per similitudine, la nota differenza (elaborata dalla giurisprudenza amministrativa relativamente agli atti compiuti dal funzionario di fatto) tra invalidità caducante e invalidità viziante, la quale ultima lascia in vita gli effetti dell’atto posto in essere nell’esercizio di funzioni di carattere generale (cfr. Cons. Stato nn. 2407/08 e 992/05).
3. – Il ricorso va, pertanto, accolto, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, il quale nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: “nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta”.
3.1. – Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell’art. 385, 3 comma c.p.c., anche il regolamento delle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

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