L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 5945
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in revocazione iscritto al numero di registro generale 2967 del 2017, proposto da:
Ti. Sc. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Ca., Fr. Va. e Ni. Ma., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
contro
Co. Sa. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Se. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Ati Be. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via (…), è elettivamente domiciliata;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 00607/2017, resa tra le parti, concernente appalto di lavori di esecuzione dell’opera S.S. n. 131 ”Carlo Felice”. Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il km 23 885 ed il km 32 412. Intervento di completamento.
Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. Sa. s.r.l. e di Anas s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Ma. e Ca., nonché l’avvocato dello Stato Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Risulta dagli atti che l’ANAS s.p.a. aveva bandito una procedura ristretta di gara, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della strada statale n. 131 – “Carlo Felice”, tratto km 23,885 – 32,412 in Provincia di Cagliari.
La costituenda Ati tra la Co. Sa. s.p.a., e Be. Co. s.r.l., classificatasi al primo posto in graduatoria, veniva però esclusa (per incongruità dell’offerta) dalla stazione appaltante all’esito della verifica dell’anomalia, con conseguente aggiudicazione in favore della seconda classificata Ti. Sc. s.p.a.
Avverso la propria esclusione e la successiva aggiudicazione alla concorrente, Co. Sa. s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna, che però lo respingeva con sentenza 21 gennaio 2016, n. 60, dichiarando conseguentemente improcedibile – per sopravvenuta carenza di interesse – il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria.
[…segue pagina successiva]
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